(massima n. 1)
Nel caso in cui nello stesso giorno si siano perfezionati, rispettivamente, tanto la notificazione della citazione introduttiva del giudizio petitorio, quanto il deposito del ricorso introduttivo del giudizio possessorio, ai fini dell'individuazione della prevenzione, trova applicazione il criterio suppletivo rispetto a quello di cui all'art. 39 u.c. c.p.c., rappresentato dalla fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.