(massima n. 1)
In tema di litispendenza, ai fini dell'applicabilitą dell'art. 39 c.p.c., la valutazione sulla pendenza del giudizio deve essere effettuata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della pronuncia, tenendo conto anche delle vicende processuali sopravvenute, sicché, in caso di intervenuta definizione di uno dei due giudizi pendenti, non sussistono pił le condizioni per dichiarare la litispendenza.