Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 15531 del 4 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La litispendenza, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., presuppone la proposizione davanti a giudici diversi della "stessa causa", tenendo presente che a tal fine viene in considerazione la situazione processuale, anche sopravvenuta rispetto all'introduzione dei giudizi, per come sussistente al momento della decisione.

(massima n. 2)

Non si verifica la litispendenza tra un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e una causa volta all'accertamento della inefficacia della notificazione del solo ricorso monitorio, in quanto si tratta di due cause differenti con oggetti distinti.

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