Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 8916 del 4 aprile 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La litispendenza si realizza quando vi č identitą di soggetti e di "causa petendi", senza che rilevi ex se la diversitą dei "petita" perché corrispondentemente contrapposti quale necessaria conseguenza dell'inversione dei ruoli assunti nei diversi giudizi dal medesimo soggetto, in uno avente qualitą di ricorrente e nell'altro di convenuto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la litispendenza fra due giudizi, aventi entrambi ad oggetto la legittimitą del licenziamento irrogato al lavoratore e la quantitą di ore lavorate, nel primo dei quali ricorrente era la societą datrice di lavoro, mentre nel secondo lo era il lavoratore licenziato).

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