Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 4814 del 23 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La litispendenza presuppone la contemporanea pendenza della stessa causa dinnanzi a giudici diversi, assumendo all'uopo rilievo la situazione processuale, anche sopravvenuta, rispetto all'introduzione dei giudizi per come sussistente al momento della decisione. (Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza della litispendenza parziale, affermata dal giudice di merito relativamente alla riconvenzionale, atteso che il giudizio precedentemente instaurato, al momento della pronuncia, si era gią estinto in ragione della sua mancata tempestiva riassunzione a seguito della disposta cancellazione dal ruolo).

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