(massima n. 1)
La relazione di continenza ex art. 39 c.p.c. sussiste non solo quando due cause, pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi, abbiano identitą di soggetti e di "causae petendi" e differenza quantitativa di "petitum" (cd. continenza in senso stretto), ma anche quando vi sia una coincidenza parziale di "causae petendi", ovvero qualora le questioni dedotte in una causa costituiscano il presupposto logico - giuridico necessario per la definizione dell'altra, o siano in tutto o in parte comuni alla decisione di entrambe, avendo le rispettive domande origine dal medesimo rapporto negoziale e risultando tra loro interdipendenti o contrapposte, cosicché la soluzione dell'una interferisce su quella dell'altra (cd. continenza per specularitą). (Affermando tale principio la S.C. ha confermato la decisione del tribunale che aveva declinato la propria competenza sulla causa di risarcimento del danno provocato dal negligente adempimento di mansioni affidate al proprio dipendente, in favore di quella del giudice del lavoro preventivamente chiamato a decidere sulla legittimitą del licenziamento per giusta causa fondato sui medesimi fatti)