Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 30434 del 26 novembre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede costituisce il criterio generale di determinazione della competenza territoriale nei procedimenti di espropriazione di crediti presso terzi. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

(massima n. 2)

Nell'espropriazione di crediti presso terzi, il criterio di competenza per territorio sancito dall'art. 26-bis, comma 1, c.p.c. (ovvero il luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede) trova applicazione soltanto quando il debitore esecutato sia una pubblica amministrazione che si avvalga per legge del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, e sempre che la competenza non sia altrimenti individuata, sulla base di elementi di collegamento diversi, da una disposizione speciale (quale non può ritenersi, a questi fini, l'art. 1-bis della l. n. 720 del 1984, istitutiva del servizio di tesoreria unica). (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

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