(massima n. 1)
Nei giudizi di responsabilitā civile promossi contro magistrati della Corte di cassazione, ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 117, non si applica lo spostamento di competenza previsto dall'art. 11 cod. proc. pen., ma opera la regola del foro del luogo in cui č sorta l'obbligazione, in base all'art. 25 cod. proc. civ., per cui la competenza territoriale č attribuita al Tribunale di Roma.