(massima n. 1)
Ai sensi degli artt. 25, comma 2, e 52 c.p.c., il giudice che ha autorizzato il ricorso per la dichiarazione di fallimento non può far parte del collegio che pronuncia sulla stessa dichiarazione. L'inosservanza di tale disposizione costituisce motivo di astensione obbligatoria, la cui violazione può essere fatta valere dalla parte con istanza di ricusazione nei modi e termini di cui all'art. 52 c.p.c. e non come motivo di nullità della sentenza, salvo il caso di interesse diretto del giudice nella causa.