(massima n. 1)
Nel caso in cui un giudizio di responsabilitā civile abbia ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di Cassazione e non sia applicabile lo spostamento di competenza previsto dall'art. 11 cod. proc. pen., la competenza per territorio č attribuita secondo la regola del forum commissi delicti; pertanto spetta al Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ., quale foro del luogo in cui č sorta l'obbligazione.