(massima n. 1)
Nelle controversie che vedono come parte convenuta un'amministrazione statale, il foro competente č determinato dal luogo dove č sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, ai sensi dell'art. 25, comma 2, c.p.c., in congiunzione con l'art. 6 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. Il foro generale delle persone giuridiche, ex art. 19 c.p.c., non trova applicazione in tali casi.