Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3357 del 6 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile deve essere svolta con l'indicazione di tutti i fori concorrenti per le persone fisiche, anche quelli generali stabiliti nell'art. 18 cod. proc. civ., al fine della sua ammissibilità.

(massima n. 2)

In tema di eccezione di incompetenza territoriale ex art. 1469-bis, terzo comma, n. 19, cod. civ., nelle controversie tra consumatore e professionista, tale eccezione deve essere tempestivamente sollevata entro la prima udienza di trattazione; in caso contrario, la Corte di cassazione può rilevare d'ufficio l'avvenuto consolidamento della competenza territoriale del giudice adito.

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