(massima n. 2)
In tema di eccezione di incompetenza territoriale ex art. 1469-bis, terzo comma, n. 19, cod. civ., nelle controversie tra consumatore e professionista, tale eccezione deve essere tempestivamente sollevata entro la prima udienza di trattazione; in caso contrario, la Corte di cassazione può rilevare d'ufficio l'avvenuto consolidamento della competenza territoriale del giudice adito.