(massima n. 1)
Nei giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., ai fini della competenza, il valore della controversia si determina in base al "credito per cui si procede" a norma dell'art. 17 cod. proc. civ., con riferimento alla somma precettata nella sua interezza e non all'importo contestato.