(massima n. 1)
Nelle controversie relative a prestazioni di invaliditā INPS, il valore della causa va determinato cumulando le annualitā domandate fino a un massimo di dieci, in conformitā all'art. 13, comma 2, c.p.c. Per l'assegno ordinario di invaliditā, che ha validitā triennale, deve considerarsi l'ammontare delle somme dovute per tre anni.