(massima n. 1)
Nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c., la liquidazione delle spese del giudizio deve tenere conto del valore della controversia secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c. Per le prestazioni assistenziali, il valore della causa si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni di prestazioni richieste, applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014.