(massima n. 1)
Nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, comma 1°, c.p.c. per le cause relative alle prestazioni alimentari; se il titolo č controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.