(massima n. 1)
Nei giudizi di natura previdenziale e assistenziale, la determinazione del valore della causa deve seguire la disposizione dell'art. 13, comma 1, c.p.c., che stabilisce che il valore della causa si determina in base alle somme dovute per due anni. In assenza di motivazione specifica, il giudice non può derogare ai minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014.