(massima n. 1)
In caso di domanda di risarcimento danni con richiesta di quantificazione a mezzo c.t.u., deve escludersi che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il valore della causa possa considerarsi indeterminabile, giacché l'indeterminabilità va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari, perché avente ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica, non anche quando essa sia di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell'istruttoria.