Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 7542 del 15 marzo 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il proprietario di due fondi può manifestare la propria volontà contraria alla costituzione di una servitù tra gli stessi anche prima della loro separazione e, quindi, anche nel contratto preliminare di vendita di uno di essi senza che, ai fini dell'effetto preclusivo, sia necessario riprodurre tale volontà nel successivo contratto definitivo, atteso l'inscindibile legame esistente tra i due negozi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato sussistere una servitù per destinazione del padre di famiglia tra due appartamenti, essendosi l'acquirente di uno di essi impegnato, in sede di contratto preliminare di vendita, nei confronti della società venditrice originaria unica proprietaria, a rimuovere la tettoia e le altre opere abusive, in ciò ravvisandosi l'opposizione esplicita di quest'ultima a mantenerle.)

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