(massima n. 2)
Nel contesto dell'accertamento dell'esistenza o meno di una servitù attiva (ad esempio quella relativa ad un acquedotto), la legittimazione passiva è attribuita principalmente a colui che contesta l'esistenza della servitù stessa ed abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine).