Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 15850 del 6 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La Corte d'appello ha facoltà discrezionale nell'accertare l'esistenza o meno delle condizioni necessarie per stabilire la costituzione e/o estinzione delle servitù attraverso l'analisi degli elementi probatori presentati dalle parti nel corso del processo.

(massima n. 2)

Nel contesto dell'accertamento dell'esistenza o meno di una servitù attiva (ad esempio quella relativa ad un acquedotto), la legittimazione passiva è attribuita principalmente a colui che contesta l'esistenza della servitù stessa ed abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine).

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