(massima n. 1)
La nuova formulazione dell'articolo 131-bis del c.p., come introdotta dalla riforma Cartabia (decreto legislativo n. 150 del 2022), prescrive di valutare anche la condotta successiva dell'imputato. Tale condotta susseguente al reato costituisce elemento suscettibile di valutazione nell'ambito del giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la concreta applicabilitą dell'esimente, rilevando peraltro ai fini dell'apprezzamento dell'entitą del danno, ovvero come possibile spia dell'intensitą dell'elemento soggettivo, dovendosi invece escludere che la condotta susseguente possa venire in considerazione come indice della capacitą a delinquere dell'agente, cosģ da consentire di valorizzare negativamente condanne intervenute per fatti-reato successivi. In altri termini, la condotta susseguente al reato, per essere valutata negativamente ai fini dell'applicazione della non punibilitą ex articolo 131-bis del c.p., deve incidere effettivamente sull'offesa, aggravandola, mentre devono ritenersi inconferenti rispetto al giudizio sull'entitą dell'offesa comportamenti successivi che si limitino a manifestare la capacitą a delinquere [per l'effetto, la Corte ha annullato con rinvio limitatamente alla causa di esclusione della punibilitą di cui all'articolo 131-bis del c.p. la sentenza che l'aveva negata valorizzando negativamente condanne per fatti successivi a quello oggetto del procedimento).