(massima n. 2)
Il diritto dell'acquirente di ottenere una servitù di passaggio coattiva e gratuita sul residuo fondo dell'alienante, come previsto dall'art. 1054 c.c., è esercitabile esclusivamente nei confronti del predetto alienante o dei suoi eredi, e non nei confronti degli aventi causa a titolo particolare del medesimo alienante. Nel caso in cui il fondo sia intercluso e il titolare non possa esercitare il diritto ex art. 1054 c.c., è invece applicabile la disciplina generale dell'art. 1051 c.c., che prevede la costituzione di una servitù di passaggio con corresponsione di indennità.