Cassazione civile Sez. II sentenza n. 17860 del 28 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Nella determinazione di una servitù di passaggio su un fondo intercluso, il giudice deve individuare il percorso più idoneo a raggiungere la pubblica via, rispettando il criterio del "minimo mezzo", come previsto dall'art. 1051 c.c., e determinando l'indennità dovuta ex art. 1053 c.c., nel contraddittorio di tutti gli aventi diritto.

(massima n. 2)

Il diritto dell'acquirente di ottenere una servitù di passaggio coattiva e gratuita sul residuo fondo dell'alienante, come previsto dall'art. 1054 c.c., è esercitabile esclusivamente nei confronti del predetto alienante o dei suoi eredi, e non nei confronti degli aventi causa a titolo particolare del medesimo alienante. Nel caso in cui il fondo sia intercluso e il titolare non possa esercitare il diritto ex art. 1054 c.c., è invece applicabile la disciplina generale dell'art. 1051 c.c., che prevede la costituzione di una servitù di passaggio con corresponsione di indennità.

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