Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 4030 del 14 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di servitł coattiva per effetto dell'alienazione o divisione dei beni immobili (art. 1054 c.c.), l'esenzione prevista dall'art. 1051, comma 4, c.c., in favore delle case e degli altri beni indicati nella norma (cortili e giardini), non trova applicazione nel caso contemplato dall'art. 1054 c.c., ovvero quando si tratta della costituzione della servitł a seguito dell'interclusione relativa del fondo.

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