(massima n. 1)
In materia di servitł coattiva per effetto dell'alienazione o divisione dei beni immobili (art. 1054 c.c.), l'esenzione prevista dall'art. 1051, comma 4, c.c., in favore delle case e degli altri beni indicati nella norma (cortili e giardini), non trova applicazione nel caso contemplato dall'art. 1054 c.c., ovvero quando si tratta della costituzione della servitł a seguito dell'interclusione relativa del fondo.