Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 12322 del 9 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il comportamento del lavoratore che utilizza i permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 non per l'assistenza al familiare disabile, ma per attendere ad attivitą personali, integra l'ipotesi di abuso del diritto. Tale condotta viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa, sia nei confronti dell'ente previdenziale, comportando un'indebita percezione dell'indennitą e uno sviamento dell'intervento assistenziale, con rilevanza anche ai fini disciplinari.

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