(massima n. 1)
Il comportamento del lavoratore che utilizza i permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 non per l'assistenza al familiare disabile, ma per attendere ad attivitą personali, integra l'ipotesi di abuso del diritto. Tale condotta viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa, sia nei confronti dell'ente previdenziale, comportando un'indebita percezione dell'indennitą e uno sviamento dell'intervento assistenziale, con rilevanza anche ai fini disciplinari.