Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5611 del 3 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il lavoratore che usufruisce dei permessi ex legge 104/92 è tenuto a comunicare al datore di lavoro la propria assenza, anche se non è necessario ottenere una previa autorizzazione. Tale comunicazione, seppur non formalmente disciplinata né dalla legge né dal contratto collettivo applicabile, è dovuta in base ai generali doveri di correttezza e buona fede nel rapporto di lavoro. L'assenza di un'espressa disposizione contrattuale o legale che preveda l'equiparazione tra mancata comunicazione e assenza ingiustificata rende il licenziamento per tale motivazione illegittimo

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