Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 26429 del 10 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'assistenza a persona con disabilitą in situazione di gravitą che legittima il diritto del lavoratore dipendente, pubblico o privato, ai permessi mensili retribuiti ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 non va intesa riduttivamente come mera assistenza personale al soggetto disabile presso la sua abitazione. Non integra abuso la prestazione di assistenza al familiare disabile in orari non integralmente coincidenti con il turno di lavoro, in quanto si tratta di permessi giornalieri su base mensile, e non su base oraria.

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