(massima n. 1)
L'utilizzo dei permessi concessi ai sensi dell'art. 33, comma 3, L. n. 104 del 1992 deve porsi in relazione diretta con l'esigenza di assistenza al familiare disabile. È illegittimo il licenziamento del lavoratore per abuso dei permessi assistenziali se risulta che tali permessi sono stati utilizzati conformemente alla finalità di assistenza, purché vi sia un nesso causale tra la fruizione del permesso e l'attività di assistenza, anche se svolta non necessariamente presso la residenza del disabile né nelle stesse ore dell'attività lavorativa.