(massima n. 1)
L'uso di permessi ex art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 per finalità diverse dall'assistenza al familiare disabile costituisce abuso del diritto e giustifica il licenziamento per giusta causa. Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore svolga attività funzionali alle necessità del soggetto assistito nelle giornate di permesso, tale condotta non può essere considerata un illecito disciplinare.