Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 21856 del 2 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

I permessi ex art. 33 della L. n. 104/1992 sono riconosciuti esclusivamente in ragione dell'assistenza al disabile specificato. L'uso dei permessi per assistere persone diverse da quelle indicate e riconosciute dalla legge nega la corretta destinazione del beneficio, rendendo inammissibile la giustificazione basata su bisogni di assistenza di altri familiari, anche se disabili.

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