(massima n. 1)
I permessi ex art. 33 della L. n. 104/1992 sono riconosciuti esclusivamente in ragione dell'assistenza al disabile specificato. L'uso dei permessi per assistere persone diverse da quelle indicate e riconosciute dalla legge nega la corretta destinazione del beneficio, rendendo inammissibile la giustificazione basata su bisogni di assistenza di altri familiari, anche se disabili.