Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 17004 del 20 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il datore di lavoro può controllare direttamente, o mediante l'organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti, l'adempimento delle prestazioni cui questi sono tenuti, accertando eventuali loro mancanze specifiche, già commesse o in corso di esecuzione. Tale controllo può avvenire a distanza o anche occultamente, senza che ciò costituisca una violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto. Al contrario, i terzi esterni all'organizzazione aziendale e di cui può avvalersi il datore, come guardie giurate o addetti di agenzie investigative, non possono, in nessun caso, verificare l'adempimento o meno dell'obbligazione contrattuale del lavoratore. La loro attività di controllo è limitata solo alla verifica del compimento (anche solo sospettato) di "atti illeciti" da parte lavoratore stesso, che non siano riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione contrattuale. Conseguentemente, è legittimo il controllo tramite investigatori che abbia ad oggetto comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, come ad esempio il caso del controllo finalizzato all'accertamento dell'utilizzo improprio da parte dei dipendenti dei permessi ex art. 33, L. n. 104/1992.

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