(massima n. 1)
Il diritto ai permessi per assistenza al familiare disabile previsto dall'art. 33 della L. n. 104/1992 non dà luogo ad un diritto assoluto e incondizionato alla inamovibilità territoriale o all'assegnazione di una sede il più possibile vicina a quella di residenza del familiare portatore di handicap assistito, ma deve essere garantito solo "ove possibile" e può essere escluso laddove sussistano esigenze aziendali effettive ed urgenti.