Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 24338 del 10 settembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di mobilità territoriale dei docenti della scuola pubblica, l'art. 21 della legge n. 104 del 1992 riconosce il diritto di precedenza nelle procedure di trasferimento ai soggetti con una disabilità superiore ai due terzi. Tuttavia, questo diritto viene regolamentato dalla contrattazione collettiva integrativa, che prevede priorità per la mobilità endoprovinciale rispetto a quella tra Province. Ciò solleva questioni di compatibilità con la normativa dell'Unione Europea e la necessità di valutare se tale disposizione possa comportare una discriminazione indiretta verso i docenti disabili.

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