(massima n. 1)
Ai fini dell'art. 10, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), la dizione "assistenza specifica" non si riferisce alla qualificazione professionale del personale che presta l'assistenza, ma esclusivamente alla specifica necessitą dell'assistenza per la tutela della persona invalida grave riconosciuta ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Pertanto, le spese sostenute da un contribuente per l'assistenza specifica a un coniuge disabile grave sono integralmente deducibili, indipendentemente dalla qualificazione professionale del personale che ha prestato l'assistenza.