(massima n. 1)
In tema di misure alternative, la detenzione domiciliare speciale può essere concessa, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2020, alla condannata madre la cui la prole sia affetta dalla condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, che sia stata ritualmente accertata secondo le procedure previste dalla medesima legge.