(massima n. 1)
In tema di usucapione della servitù negativa dello "ius plantandi", è necessario che l'eccezione di usucapione sia adeguatamente provata; la semplice affermazione della messa a dimora di alberi antecedente alla costruzione di un immobile non è sufficiente a stabilire tale diritto in mancanza di ulteriori elementi probatori e in contrasto con la regolamentazione delle distanze legali (artt. 1027 e 1031 cod. civ.).