Cassazione civile Sez. II sentenza n. 18241 del 3 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il comproprietario di un bene comune non può essere destinatario di un'azione negatoria di servitù volta a contestare l'uso del bene da parte degli altri contitolari, salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art. 1102 c.c., che disciplinano l'utilizzo della cosa comune.

(massima n. 2)

In materia di supercondominio, la sua costituzione non richiede un atto formale o una manifestazione di volontà espressa. È sufficiente che taluni beni o servizi comuni siano destinati, di fatto, a servire più edifici, ciascuno dei quali organizzato in condominio, configurandosi ipso iure et facto, salvo diversa previsione nel titolo.

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