(massima n. 2)
In materia di supercondominio, la sua costituzione non richiede un atto formale o una manifestazione di volontà espressa. È sufficiente che taluni beni o servizi comuni siano destinati, di fatto, a servire più edifici, ciascuno dei quali organizzato in condominio, configurandosi ipso iure et facto, salvo diversa previsione nel titolo.