Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1466 del 29 marzo 1978

(2 massime)

(massima n. 1)

Per la liquidazione del danno derivante da perdita o avaria delle cose trasportate non si applica la disciplina stabilita in via generale dell'art. 1223 c.c., neppure nell'ipotesi di dolo o di colpa grave del vettore, bensì la disciplina dell'art. 1696 c.c., la quale impone una valutazione da condurre sulla base di dati obbiettivamente accertabili (prezzo corrente delle cose nel luogo e nel tempo della riconsegna), senza alcuna possibilità di ricorrere ad elementi desumibili dalla violazione dell'interesse del creditore, quali quelli attinenti al danno emergente e al lucro cessante: tale criterio obiettivo non resta escluso neppure quando si tratti di cose il cui prezzo non risulti da listini di borsa o di mercato (mercuriali) o non sia stabilito per atto della pubblica autorità (art. 1515 c.c.), poiché, anche in tal caso, il danno deve essere calcolato sulla base di elementi obbiettivi, ossia desumendo il valore delle cose perdute o avariate dal raffronto che, secondo le particolari circostanze del caso concreto, sia possibile effettuare con i prezzi effettivamente pagati nel luogo della prestazione per cose della stessa natura.

(massima n. 2)

Il diritto al risarcimento del danno vantato dal mittente nei confronti del vettore per la perdita di cose trasportate soggiace alla prescrizione breve prevista dall'art. 2951 c.c., non solo per quanto attiene alla durata di questa, stabilita in un anno dal primo comma dell'articolo citato, ma anche per quanto riguarda la decorrenza del termine prescrizionale, il cui inizio coincide con il giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la consegna, e non con il giorno dell'avvenuta conoscenza da parte del mittente della perdita della merce affidata al vettore: fino a tale momento esiste, infatti, un impedimento di ordine giuridico all'esercizio del diritto al risarcimento del danno (art. 2935 c.c.), mentre ogni impedimento successivo, che non si traduca nella legale impossibilità di far valere tale diritto, non può essere che un impedimento di fatto, del tutto irrilevante al fine di impedire il decorso della prescrizione.

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