(massima n. 1)
La costruzione realizzata da entrambi i coniugi sul terreno di proprietą personale esclusiva di uno di essi ricade nella proprietą esclusiva di quest'ultimo per accessione, in virtł dell'art. 934 c.c., non trovando deroga nella disciplina della comunione legale dei beni prevista dall'art. 177 c.c.