(massima n. 1)
L'art. 934 c.c. opera anche nel caso in cui chi ha costruito il fabbricato sia comproprietario del suolo e non solo in caso di scissione soggettiva tra proprietario del suolo e colui che ha costruito il fabbricato. La proprietą del fabbricato costruito su terreno comune spetta ab origine a tutti i comproprietari del suolo per accessione.