Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4219 del 18 febbraio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di divisioni ereditarie, laddove un soggetto costruisca un immobile su terreno in comproprietą con altri, tale immobile ricade - per accessione - nella comproprietą di tutti i comproprietari del suolo salva la sottoscrizione di un atto di senso contrario, avente forma scritta ad substantiam.

(massima n. 2)

La costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene, per accessione, ai sensi dell'art. 934 cod. civ., di proprietą comune agli altri comproprietari dell'immobile, salvo contrario accordo, traslativo della proprietą del terreno o costitutivo di un diritto reale su di esso, che deve rivestire la forma scritta ad substantiam.

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