(massima n. 2)
La costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene, per accessione, ai sensi dell'art. 934 cod. civ., di proprietą comune agli altri comproprietari dell'immobile, salvo contrario accordo, traslativo della proprietą del terreno o costitutivo di un diritto reale su di esso, che deve rivestire la forma scritta ad substantiam.