Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 20705 del 25 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la configurabilità del diritto di veduta, è essenziale l'esercizio della 'inspectio' e della 'prospectio', ossia l'affaccio sul fondo altrui in modo comodo e sicuro. Un'apertura priva di queste caratteristiche non può essere qualificata come veduta ai fini dell'usucapione.

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