Cassazione civile Sez. III sentenza n. 289 del 23 gennaio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di perdita, per colpa del vettore, di cosa individuata di cui non sia stato indicato il valore e che non abbia un prezzo corrente, cioč determinato in base a tariffe fissate dalla pubblica autoritą oppure alla stregua di listini di borsa o di mercato, il danno va calcolato non a norma dell'art. 1696 cod. civ., ma con riferimento al valore effettivo della cosa trasportata.

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