(massima n. 1)
Nel contesto di una causa volta a ottenere l'osservanza delle distanze legali di cui all'art. 907 cod. civ., l'attore ha l'onere di dimostrare la titolarità di un diritto reale di veduta. Tale diritto non può essere presunto dalla mera esistenza di aperture a distanza inferiore a quella prescritta, ma deve essere comprovato tramite un valido titolo negoziale o originario (usucapione).