(massima n. 1)
In tema di distanze, l'art. 905 c.c. laddove ha fatto dipendere l'eliminazione della apertura dalla facoltą del proprietario di sopraelevare il muro divisorio. La norma proibisce l'apertura di vedute a distanza illegale dal fondo altrui a prescindere dal fatto che quest'ultimo sia chiuso o non chiuso.