(massima n. 1)
L'art. 886 c.c. attribuisce al proprietario confinante di fondo urbano privo di termini, il diritto di pretendere la contribuzione del vicino alla metą delle spese di costruzione del muro di cinta e non il semplice diritto al rimborso della metą di quanto gią speso allo scopo, venendo in rilievo in tali casi non una mera esigenza di delimitazione delle proprietą individuali, ma anche di tutela della sicurezza degli abitanti, che legittima un'eccezionale, anche se contenuta, limitazione del diritto di proprietą. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile per difetto di interesse, tra l'altro, la domanda di condanna del proprietario confinante alla contribuzione delle spese di costruzione del muro di cinta perché non ancora sostenute).