(massima n. 1)
La pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la p.a. può essere irrogata esclusivamente in caso di condanna per uno dei delitti elencati dall’art. 32-quater c.p. e non può dunque essere mantenuta se in appello lo specifico reato presupposto venga dichiarato estinto per l'intervenuta prescrizione, ancorché la sentenza di condanna venga confermata in relazione ad eventuali altri reati contestati all' imputato.