(massima n. 1)
L'esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni, prevista dall'art. 878 c.c., si applica sia ai muri di cinta, caratterizzati da una funzione di demarcazione del confine, unaltezza non superiore ai tre metri e l'isolamento da altre costruzioni, sia ai manufatti che, pur carenti di alcuni di tali requisiti, siano comunque idonei a delimitare un fondo e abbiano ugualmente la funzione di recinzione e delimitazione del confine.