Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 21819 del 2 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di distanze legali previste dall'art. 890 c.c. per depositi nocivi o pericolosi non è invocabile il principio della prevenzione, di cui agli artt. 873, 875 c.c. nel caso di installazione di un deposito di gas liquido, in quanto l'art. 890 cod. civ. intende tutelare proprio i fondi vicini dal pericolo di danni connessi all'installazione di depositi ritenuti de iure pericolosi: il fatto che l'installazione sia stata effettuata prima dell'edificazione sul fondo confinante non conferisce alcun vantaggio, perché non sono i vicini che intendano costruire successivamente a dover osservare la distanza di sicurezza. Il deposito può ritenersi legittimamente realizzato, pertanto, soltanto se non sia a priori possibile, nel raggio della distanza prescritta o ritenuta di sicurezza e in relazione agli strumenti urbanistici vigenti nella zona, che una costruzione venga in futuro ad esistenza.

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