(massima n. 1)
In tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può essere considerato "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c. per la parte che adempie alla sua specifica funzione, mentre lo è il muro di contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo. Qualora sia erroneamente qualificato come terrapieno artificiale un'opera che presenta le caratteristiche di un muro comune, deve trovarsi applicazione l'art. 885 c.c., che consente l'innalzamento del muro comune.