(massima n. 1)
Il muro di contenimento tra due fondi posti a livelli differenti, qualora il dislivello derivi dall'opera dell'uomo o il naturale preesistente dislivello sia stato artificialmente accentuato, deve considerarsi costruzione a tutti gli effetti e soggetto agli obblighi delle distanze previste dall'art. 873 c.c. e dalle eventuali norme integrative.