Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14190 del 28 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il muro di contenimento tra due fondi posti a livelli differenti, qualora il dislivello derivi dall'opera dell'uomo o il naturale preesistente dislivello sia stato artificialmente accentuato, deve considerarsi costruzione a tutti gli effetti e soggetto agli obblighi delle distanze previste dall'art. 873 c.c. e dalle eventuali norme integrative.

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